Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e altri atti normativi. Modifica in vista della collaborazione con servizi esteri
Numero: 25.071
Oggetto del Consiglio federale
In Consiglio nazionale, giovedì 5 marzo 2026
Ev. in Consiglio degli Stati, lunedi 9 marzo 2026
Posizione delle Banche Cantonali
Le Banche Cantonali sostengono l’orientamento del disegno di legge in vista della collaborazione con le autorità estere e altri enti. Al contempo ravvisano la necessità di adeguamenti all’articolo 42c D-LFINMA. Sostengono pertanto la modifica adottata dal Consiglio degli Stati. Tale orientamento garantisce certezza del diritto nella prassi operativa quotidiana ed evita che collaboratrici e collaboratori bancari si espongano a rischi penali nonostante un comportamento conforme alla buona fede.
Le Banche Cantonali non condividono le preoccupazioni espresse dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), secondo cui tale adeguamento potrebbe indebolire la protezione della clientela. Ai sensi dell’articolo 42c D-LFINMA, la trasmissione di informazioni è effettuata direttamente dalle banche. Da un lato, essa avviene a fini di vigilanza, ossia in relazione ai presupposti dell’autorizzazione (quali, ad esempio, le prescrizioni in materia di liquidità e fondi propri), alla gestione dei rischi o all’organizzazione. Dall’altro lato, si tratta della trasmissione di informazioni di carattere operativo a bassa soglia a autorità estere (ad es. borse, registri delle transazioni, banche depositarie ecc.) in relazione a operazioni di qualsiasi natura. Nella misura in cui siano interessati dati della clientela, la trasmissione avviene nell’interesse della stessa ed è sempre fondata su un chiaro mandato del cliente, ad esempio per l’esecuzione di un’operazione in titoli. Qualora la formulazione dell’art. 42c D-LFINMA non venga adeguata, gli ordini dei clienti con riferimento all'estero delle banche svizzere risulterebbe fortemente limitata o, in parte, addirittura impedita.
Spiegazioni sull’oggetto
25.071 Oggetto del Consiglio federale
Per preservare l’attendibilità della Svizzera nel panorama internazionale delle autorità di vigi-lanza, il Consiglio federale ha disposto degli adeguamenti legislativi: ritiene necessaria una revisione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla Banca nazionale (LBN). Gli adeguamenti mirano a rafforzare la capacità di cooperazione internazionale della FINMA. Vengono gettate nuove basi per le verifiche transfrontaliere e la notificazione diretta. Occorre inoltre armonizzare le norme relative alle verifiche a distanza e alla collaborazione della BNS con le autorità estere. La disciplina di cui all’art. 42c D-LFINMA costituisce un’eccezione a questo regime. In questo caso, sono le banche stesse ad attivare i flussi informativi, anziché la FINMA. Tali flussi avvengono, tuttavia, al di fuori di procedure formali e nell’interesse della banca e della sua clientela, alleggerendo così il carico della FINMA.
Stato dell’oggetto
Dopo la consultazione nell’autunno 2024, a settembre 2025 la revisione della legge è passata dal Consiglio federale al Parlamento. Nella sessione invernale 2025, il Consiglio degli Stati ha esaminato il disegno e, per quanto concerne l’art. 42c cpv. 1 D-LFINMA, ha seguito la minoranza sopprimendo la presunzione legale, rivelatasi inapplicabile nella prassi operativa. La divergenza emersa è stata esaminata il 13 gennaio 2026 dalla CET-N, la quale ha respinto gli adeguamenti del Consiglio degli Stati, ritenendo che comportassero un indebolimento della protezione della clientela. La CET-N raccomanda pertanto al proprio Consiglio di attenersi alla versione del Consiglio federale.