Banche Cantonali
19 novembre 2025
25.071 OCF Radar di sessione

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e altri atti normativi. Modifica in vista della collaborazione con servizi esteri

Numero: 25.071
Ultimo aggiornamento:  19 novembre 2025

Oggetto del Consiglio federale
Consiglio degli Stati, giovedì 16 dicembre 2025

25.071 OCF
Raccomandiamo di adeguare l’oggetto.

Posizione delle Banche Cantonali

Le Banche Cantonali sostengono l’orientamento del disegno di legge in vista della collaborazione con le autorità estere. Allo stesso tempo, ritengono necessari ulteriori adeguamenti, ad esempio all’articolo 42c cpv. 1 D-LFINMA. Questo articolo intende fornire una base solida che consenta agli assoggettati alla vigilanza in Svizzera, come le banche e il loro personale, di trasmettere alle autorità estere e ad altri servizi le informazioni necessarie in relazione alle operazioni estere, come per l’osservanza delle condizioni di autorizzazione o una sorveglianza permanente, ad esempio in relazione a misure di crisi e di liquidazione. Tali informazioni devono poter essere fornite in modo conforme alla legge, giuridicamente certo e semplice, senza approfonditi accertamenti preliminari. Per garantire ciò, il progetto attuale deve essere modificato. Infatti secondo la formulazione attuale non è chiaro, nella pratica, quando gli assoggettati alla vigilanza possano ritenere che le condizioni di cui all’art. 42c cpv. 2 siano soddisfatte, in particolare in virtù delle diverse normative vigenti all’estero e dei vari strumenti di orientamento incompleti. Ciò rende estremamente difficili, se non impossibili, le operazioni estere delle banche. Per il personale sussiste inoltre il rischio permanente di compiere atti punibili nonostante il comportamento retto, ad esempio ai sensi dell’art. 271 CP (atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero). Anziché la disposizione di cui alla lett. a, è opportuna una clausola di riservatezza secondo cui gli assoggettati alla vigilanza in Svizzera chiedono ai destinatari stranieri di garantire la riservatezza. Ciò è generalmente rispettato dalle autorità e dai servizi stranieri.

Per questo motivo, le Banche Cantonali raccomandano di sostenere la proposta della minoranza della CET-S per quanto riguarda l’art. 42c cpv. 1 D-LFINMA.

Spiegazioni sull’oggetto

25.071 Oggetto del Consiglio federale

Negli ultimi anni la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza si è intensificata. Affinché la Svizzera continui a essere percepita come un attore attendibile nel panorama internazionale, il Consiglio federale ha disposto degli adeguamenti legislativi. In concreto, ritiene necessaria una revisione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla Banca nazionale (LBN). Le modifiche intendono rafforzare la capacità di cooperazione internazionale della FINMA, rendendo più flessibile la procedura di assistenza amministrativa in base ai rischi. Inoltre, vengono gettate nuove basi per le verifiche transfrontaliere e la notificazione diretta. Le regole per le verifiche a distanza e la cooperazione della BNS con le autorità estere devono essere armonizzate al fine di rendere più efficienti la vigilanza e la comunicazione a livello globale.

Stato dell’oggetto

Dopo la consultazione nell’autunno 2024, a settembre 2025 la revisione della legge è passata dal Consiglio federale al Parlamento. La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha esaminato l’oggetto in occasione della sua riunione del 24 ottobre. La CET-S raccomanda l’approvazione con 9 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione. Il Consiglio degli Stati esaminerà il progetto durante la sessione invernale.