Banche Cantonali
20 maggio 2026
25.071 OCF Radar di sessione

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e altri atti normativi. Modifica in vista della collaborazione con servizi esteri

Numero: 25.071
Ultimo aggiornamento:  20 maggio 2026

Oggetto del Consiglio federale
In Consiglio nazionale, martedì 2 giugno 2026

25.071 OCF
Raccomandiamo di adeguare l’oggetto.

Posizione delle Banche Cantonali

Per quanto riguarda la divergenza ancora pendente relativa all’articolo 42c, le Banche Cantonali raccomandano di seguire la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale e di sostenere il compromesso. La proposta di compromesso garantisce un’efficace protezione della clientela e crea al contempo la necessaria certezza del diritto per il personale degli istituti finanziari in relazione alla trasmissione di informazioni prevista dalla legge. La protezione della clientela resta chiaramente il principio guida.

Spiegazioni sull’oggetto

25.071 Oggetto del Consiglio federale

Per preservare l’attendibilità della Svizzera nel panorama internazionale delle autorità di vigilanza, il Consiglio federale ha disposto degli adeguamenti legislativi: ritiene necessaria una revisione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla Banca nazionale (LBN). Gli adeguamenti mirano a rafforzare la capacità di cooperazione internazionale della FINMA. Vengono gettate nuove basi per le verifiche transfrontaliere e la notificazione diretta. Occorre inoltre armonizzare le norme relative alle verifiche a distanza e alla collaborazione della BNS con le autorità estere. La disciplina di cui all’art. 42c D-LFINMA costituisce un’eccezione a questo regime. In questo caso, sono le banche stesse ad attivare i flussi informativi, anziché la FINMA. Tali flussi avvengono al di fuori di procedure formali e nell’interesse della banca e della sua clientela, alleggerendo così il carico della FINMA.

Stato dell’oggetto

Dopo la consultazione nell’autunno 2024, a settembre 2025 la revisione della legge è passata dal Consiglio federale al Parlamento. Nella sessione invernale 2025, il Consiglio degli Stati ha esaminato il disegno e, per quanto concerne l’art. 42c cpv. 1 D-LFINMA, ha seguito la minoranza sopprimendo la presunzione legale, rivelatasi inapplicabile nella prassi operativa. La divergenza emersa è stata esaminata il 13 gennaio 2026 dalla CET-N, la quale ha respinto gli adeguamenti del Consiglio degli Stati, ritenendo che comportassero un indebolimento della protezione della clientela. Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della sua commissione nella sessione primaverile. Nel corso della stessa sessione, la versione adottata dal Consiglio nazionale è quindi passata al Consiglio degli Stati. Quest’ultimo ha tuttavia mantenuto la propria versione, facendo così permanere una divergenza. Successivamente, la CET-N ha riesaminato il progetto e si è infine espressa a favore di una proposta di compromesso. Quest’ultima resta conforme al regime di assistenza amministrativa e ne preserva i meccanismi centrali di protezione, salvaguardando così anche la protezione della clientela. Allo stesso tempo, riduce l’onere di verifica a carico degli istituti e aumenta la certezza del diritto per il loro personale.