«Stabilità delle banche»: il Consiglio federale non raggiunge il traguardo
Richieste principali delle Banche Cantonali in merito ai parametri di riferimento per la modifica della legge sulle banche
PosizioneIl 12 agosto 2026 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle banche e dell’ordinanza sulla liquidità. L’obiettivo è migliorare il dispositivo «too big to fail» dopo il tracollo di Credit Suisse, concentrandosi in primo luogo sulle banche di rilevanza sistemica globale («G-SIB»). Dal punto di vista delle Banche Cantonali, tuttavia, il pacchetto di misure pubblicato va chiaramente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. La motivazione relativa all’entità e alla configurazione delle misure proposte risulta insufficiente sotto importanti aspetti e comporta ulteriori inasprimenti normativi di ampia portata per istituti che non sono stati né causa né fattore trainante della crisi di Credit Suisse. Inoltre, diverse misure si rifanno a modelli normativi esteri senza tenere sufficientemente conto delle specificità svizzere. Il previsto ampliamento delle competenze della FINMA solleva inoltre notevoli questioni sotto il profilo dello Stato di diritto e comporta il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere, con il conseguente margine di arbitrio. Le Banche Cantonali chiedono che le misure presentino necessariamente un chiaro nesso con le cause della crisi e siano limitate a quanto comprovabilmente necessario.
La crisi di una singola banca non giustifica inasprimenti generalizzati per l’intero settore bancario. Una regolamentazione non sufficientemente differenziata ed eccessiva indebolisce la diversità e la competitività della piazza finanziaria svizzera, genera costi aggiuntivi senza un beneficio corrispondente e, in ultima analisi, grava sulle imprese e sulla popolazione.
Le Banche Cantonali hanno analizzato la consultazione e nella presente panoramica illustrano i punti per loro rilevanti.
Aspetti fondamentali
Un sistema finanziario solido è fondamentale, così come la capacità di liquidare in modo ordinato le banche di rilevanza sistemica in caso di emergenza. Tuttavia, a tal fine sono necessari e opportuni solo pochi interventi mirati. Una regolamentazione eccessiva non è né efficace né adeguata e viola il principio della proporzionalità sancito dal legislatore.
La Svizzera trae notevoli benefici da una piazza finanziaria diversificata, che comprende anche una grande banca attiva a livello internazionale. Proprio questa diversità, con modelli operativi diversi, contribuisce in modo significativo alla stabilità del nostro sistema finanziario, rafforzando inoltre la concorrenza a vantaggio della popolazione e dell’economia svizzere. Dobbiamo quindi fare attenzione a non compromettere questa diversità con interventi normativi sproporzionati o non necessari.
Regime di responsabilità
Le Banche Cantonali respingono nella forma proposta il regime di responsabilità. La soglia di 250 equivalenti a tempo pieno è del tutto arbitraria sotto il profilo del rischio e interesserebbe 19 delle 24 Banche Cantonali, sebbene i loro modelli operativi e le loro organizzazioni non siano complessi. Proprio il classico retail banking, fondamentale per la popolazione svizzera, richiede sì molto personale, ma presenta un profilo di rischio contenuto. Il numero di collaboratori non costituisce pertanto, per tali banche, un indicatore adeguato della complessità o del rischio. Per le Banche Cantonali con modelli operativi semplici, strutture trasparenti e responsabilità chiaramente attribuite, sono sufficienti i requisiti esistenti in materia di garanzia, organizzazione e governance.
Sistemi di remunerazione
Le Banche Cantonali sostengono principi semplici per i sistemi di remunerazione. Requisiti concreti, come il differimento del pagamento delle remunerazioni variabili, devono tuttavia valere soltanto per le banche con modelli operativi particolarmente complessi e rischiosi. Le richieste di restituzione delle remunerazioni variabili già corrisposte sono respinte, poiché risultano difficilmente attuabili sul piano giuridico e sarebbero pertanto inefficaci nella pratica.
Intervento tempestivo
Gli strumenti previsti per l’intervento tempestivo si spingono troppo oltre e conferiscono alla FINMA un considerevole margine di discrezionalità, senza che essa possa essere chiamata a risponderne. Devono pertanto essere impiegati soltanto in presenza di rischi significativi per la stabilità e di un’impellente necessità di intervento. A tal fine occorrono criteri chiari a livello di legge, requisiti vincolanti in materia di qualifica e responsabilità del personale FINMA competente, nonché una propensione al rischio definita dell’autorità di vigilanza, che impedisca interventi sproporzionati.
Competenza di infliggere multe della FINMA
Le Banche Cantonali respingono una competenza di infliggere multe della FINMA. L’autorità di vigilanza dispone già di sufficienti strumenti sanzionatori, che tuttavia, secondo il rapporto CPI, nel caso di Credit Suisse non sono stati applicati in modo sistematico. Inoltre, l’introduzione di una competenza di infliggere multe minerebbe il principio fondamentale della separazione dei poteri e aggraverebbe la situazione, già oggi estremamente problematica sotto il profilo dello Stato di diritto, in cui la FINMA vigila, regolamenta e sanziona contemporaneamente.
Estensione degli obblighi d’informazione e di notifica
Gli obblighi d’informazione estesi comportano per i collaboratori un notevole rischio di autoincriminazione. La proposta del Consiglio federale di non ammettere, a determinate condizioni, dichiarazioni autoincriminanti nei procedimenti penali non è sufficiente a dissipare le riserve sotto il profilo dello Stato di diritto e a tutelare i diritti fondamentali. Le Banche Cantonali chiedono pertanto che venga sancito nella legge un diritto di rifiutare di deporre nei procedimenti della FINMA, in linea con il divieto di autoincriminazione previsto dal diritto processuale penale. La proposta estensione dell’obbligo di notifica a tutti i garanti vanifica i processi interni delle banche per la notifica e la gestione di tali situazioni, comportando il rischio di notifiche multiple non coordinate alla FINMA.
Riduzione della durata della procedura
L’effetto sospensivo deve poter essere revocato soltanto in casi eccezionali strettamente circoscritti, in particolare per misure urgenti volte a garantire la stabilità. Negli ambiti della governance, delle remunerazioni e dell’organizzazione, le Banche Cantonali respingono una simile revoca per motivi legati allo Stato di diritto.
Sostegno alla liquidità da parte delle banche centrali
Le Banche Cantonali accolgono con favore la base legale volta ad agevolare il trasferimento delle garanzie alla BNS. Le esigenze qualitative di preparazione per le banche della categoria 3 devono tuttavia essere disciplinate in modo chiaro e vincolante e limitate a prescrizioni di carattere amministrativo e operativo. Per le banche di rilevanza sistemica devono valere esclusivamente esigenze quantitative; le Banche Cantonali respingono una combinazione con prescrizioni qualitative specifiche agli istituti.
Public Liquidity Backstop (PLB)
Le Banche Cantonali sostengono la trasposizione del PLB nel diritto ordinario. Ci sono buoni motivi oggettivi che depongono contro l’introduzione di un importo forfettario di compensazione supplementare, posizione che è stata ribadita anche dallo stesso Consiglio federale nel rapporto esplicativo relativo alla consultazione PLB. Tuttavia, se si dovesse introdurre un importo forfettario ex ante, è importante che la base di calcolo tenga adeguatamente conto delle peculiarità delle garanzie dello Stato fornite dai Cantoni, poiché esse riducono nettamente il rischio di perdita finanziaria per la Confederazione.
Procedura di liquidazione
Le precisazioni legislative in materia di liquidazione devono essere attuate con la dovuta misura e tenere conto delle particolari forme giuridiche delle Banche Cantonali. Le disposizioni speciali specifiche per le Banche Cantonali sancite dalla legge devono espressamente prevalere sulle disposizioni generali.