Parere delle Banche Cantonali sulla modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)
In via di principio le Banche Cantonali condividono la revisione parziale della LFINMA, della LSR e della LBN. Tuttavia, occorre integrare ulteriormente le disposizioni dettagliate affinché possa essere garantita la certezza del diritto nella pratica.
ConsultazioneA tale proposito, è particolarmente rilevante l’articolo 42c, che concede alle fornitrici e ai fornitori di servizi finanziari svizzeri la possibilità di trasmettere informazioni facilmente accessibili ad autorità estere o altre istituzioni al di fuori di procedimenti formali. Tali scambi di informazioni devono essere di norma tempestivi, per cui non tornerebbe utile dover ricorrere a un coinvolgimento o addirittura all’autorizzazione preventiva della FINMA ai sensi del capoverso 3. Una notifica simultanea risulta, al contrario, praticabile e al tempo stesso efficace.